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Lo Statuto

Allegato “C” al repertorio n. 23987/18607 STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l’associazione culturale, denominata “CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI”. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione assumerà la denominazione “CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI – Ente del Terzo Settore”, siglabile ove consentito “CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI ETS”.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune, di competenza dell’organo amministrativo, non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Scopo e attività

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale attraverso la realizzazione di incontri, dibattiti, spettacoli, mostre, pubblicazioni artistiche e scientifiche, concorsi ed ogni iniziativa di carattere culturale, promuovendo altresì la riscoperta del valore della fede, come esperienza umana generatrice di conoscenza e quindi di cultura, nello spirito che animò il beato Pier Giorgio Frassati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, previste dalle infra indicate lettere dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5, comma 1, lettera i), D. Lgs. 117/2017); educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5, comma 1, lettera d), D. Lgs. 117/2017); formazione universitaria e post-universitaria (articolo 5, comma 1, lettera g), D. Lgs. 117/2017); erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u), D. Lgs. 117/2017); L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto normativo vigente. L’Associazione può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe ed affini, per garantire scambi e sinergie culturali. Su tali adesioni delibera l’assemblea dei soci. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni normative.

Art. 4 – Durata e patrimonio

L’ Associazione ha durata illimitata. Il patrimonio sociale è formato da: a) donazioni, erogazioni, lasciti espressamente destinati al patrimonio; b) da beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; c) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo; d) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi; e) dalle altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione impiega i proprio eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. L’ente non può disporre liberamente la vendita a terzi del proprio patrimonio librario.

Articolo 5 – Associati

Possono essere associati tutti i soggetti – persone fisiche, giuridiche ed enti – che, condividendo gli scopi dell’associazione, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e siano accettati con deliberazione di quest’ultimo. Il Consiglio Direttivo delibera entro trenta giorni sulle domande di adesione dal ricevimento della domanda. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere associati tutti coloro i soggetti – persone fisiche, giuridiche ed enti – che, condividendo gli scopi dell’associazione, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e siano accettati con deliberazione di quest’ ultimo. Gli associati devono versare le quote associative annuali. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso di particolari necessità il Consiglio Direttivo può richiedere ai soci contributi volontari straordinari. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Articolo 6 Diritti e doveri degli associati – recesso – esclusione

Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto nelle assemblee dell’associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione entro trenta giorni dalla richiesta. Gli associati cessano di far parte dell’associazione per morte, decadenza, recesso ed esclusione. L’associato decade quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo. L’associato può, altresì, essere escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata. Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende l’efficacia della delibera – deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Gli organi della Associazione sono: – L’Assemblea Generale; – Il Presidente; – Il Consiglio Direttivo; – Il Direttore, ove nominato; – L’Organo di controllo, ove nominato. Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Scientifico del Centro Culturale composto anche di non Soci per l’elaborazione di temi di studio, di incontri e di pubblicazioni.

Articolo 8 – Assemblea degli associati

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L’Assemblea è convocata con delibera dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata – a mezzo posta o con qualunque altro strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, in un giorno diverso da quello della prima convocazione – almeno una volta l’anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). È convocata, inoltre, ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione, a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail, da inviarsi almeno 10 giorni prima della convocazione. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe. Non sono ammessi voti plurimi. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Spetta all’assemblea ordinaria: a) la nomina e la revoca i componenti degli organi sociali; b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; e) approvare gli eventuali regolamenti che l’organo amministrativo sottoporrà all’assemblea stessa; f) determinare l’ammontare della quota associativa annuale; g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli associati presenti e rappresentati. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolar- mente costituita e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati, mentre in seconda convocazione, è regolarmente costituita con al presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente vicario o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea e, in assenza anche di questi, da un associato designato dall’assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dall’assemblea. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che: – sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea e il Presidente Onorario quando nominato. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e a curare l’esecuzione delle delibere assembleari; decide a quali iniziative ed attività istituzionali destinare gli utili e gli avanzi di gestione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri fino a due Vice Presidenti (uno dei quali con funzioni vicarie) e il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell’associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. Il Consiglio Direttivo può incaricare un Direttore Generale per l’espletamento di alcune funzioni esecutive, quali l’organizzazione di eventi (deliberati dal consiglio stesso) rientranti negli scopi sociali. Al Direttore Generale verranno altresì attribuiti i poteri di firma ritenuti necessari dal Consiglio stesso per l’espletamento del suo mandato. Il Direttore Generale relazionerà periodicamente sul suo operato al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di morte, dimissioni o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica l’Assemblea provvede a sostituire gli amministratori cessati. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l’Assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica mediante elezione. Gli amministratori così nominati come pure quelli la cui sostituzione è stata ratificata dall’assemblea ai sensi di quanto sopra previsto durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l’intero Consiglio si intende decaduto e il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. È convocato mediante lettera o con qualunque altro strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’or- dine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per le riunioni. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo, ove nominato. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: – il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: – deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; – deliberare sull’esclusione degli associati; – redigere le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; – individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; – stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione, nei limiti di cui alla vigente normativa; – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, parte dei propri poteri e, in particolare, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire a terzi, compreso il Direttore di cui infra, procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 10 – Il Segretario Tesoriere

Al Segretario Tesoriere spetta il compito di supportare le attività del Consiglio Direttivo, di tenere e aggiornare i libri contabili e di assistere il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Presidente, ove nominato, o, da un Consigliere all’uopo delegato.

Articolo 11 – Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. In particolare, compete al Presidente: – predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; – redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione; – vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; – determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; – convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l’Ordine del giorno; – emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente vicario. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente vicario fa piena prova dell’assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 11 Risorse  Direttore

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. Le retribuzioni ed i compensi dei lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi saranno riconosciuti dall’Associazione nel rispetto della normativa vigente tenendo conto del divieto di distribuzione indiretta degli utili. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, conferendogli uno specifico mandato. Il Direttore, che potrà assumere l’incarico anche come lavoratore autonomo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli associati senza diritto di voto e collabora nell’attuazione delle loro deliberazioni. Esso, ove nominato, collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative dell’associazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio Direttivo ed esprimendo pareri sulle materie e questioni di cui venga investito.

Articolo 12 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In alternativa può essere nominato un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti nel- l’apposito registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, ove nominato, si riunisce di regola una volta l’anno ed elegge fra i suoi componenti il Presidente. Il Comitato Scientifico è composto da 3 o più membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica 3 anni. In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alle nuove nomine. In caso di vacanza, non dovuta a scadenza del mandato, i membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e possono avvenire anche in audio/video conferenza. Le relative decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente per: – contribuire all’elaborazione di temi di studio, di incontri e di pubblicazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo – contribuire a promuovere e facilitare l’utilizzo delle strutture e del patrimonio dell’Associazione da parte del mondo della scuola e dell’università; – collabora con il Consiglio di Amministrazione per l’elaborazione dei programmi annuali dell’Associazione ed è garante della scientificità degli stessi; – contribuisce e collabora a promuovere i programmi e le manifestazioni dell’Associazione.

 Articolo 14 – Esercizio sociale e Bilanci

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio – formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente – è predisposto dal Consiglio Direttivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 15 – Scioglimento

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio eventualmente residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto – previe, se necessarie, le comunicazioni e informazioni di cui al D.Lgs 117/2017 – a uno o più Enti di Terzo Settore.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.