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Lo Statuto

Art. 1

E’ costituita un’Associazione Culturale sotto la denominazione “Centro Culturale Pier Giorgio Frassati” con sede in Torino.

L’Associazione non ha scopi politici né fini di lucro.

Art. 2

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale attraverso la realizzazione di incontri, dibattiti, spettacoli, mostre, pubblicazioni artistiche e scientifiche, concorsi ed ogni iniziativa di carattere culturale, promuovendo altresì la riscoperta del valore della fede, come esperienza umana generatrice di cultura, nello spirito che animò Pier Giorgio Frassati.

Art. 3

L’Associazione è articolata in sedi locali a livello regionale (Piemonte). L’apertura delle sedi locali è deliberata del Consiglio Direttivo. Gli aderenti alle sedi locali divengono soci dell’Associazione. Ciascuna delle sedi locali avrà un responsabile (delegato) nominato e/o revocato dagli aderenti alla sede locale. Le sedi locali non hanno autonomia giuridica e finanziaria, in quanto fungono da sedi locali dell’Associazione.

L’Associazione può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe ed affini, per garantire scambi e sinergie culturali. Su tali adesioni delibera l’assemblea dei soci.

Art. 4

I Soci della Associazione si distinguono in due Categorie: Fondatori ed Ordinari.

Fondatori: sono i soci indicati sull’atto costitutivo.

Ordinari: sono i soci che su presentazione di due soci ordinari o fondatori aderiranno successivamente all’Associazione ed ai fini che la stessa si propone.

Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione, oltre alle persone fisiche anche persone giuridiche, enti morali e sodalizi.

Tutti i soci hanno diritto al voto singolo, tra l’altro, per la libera eleggibilità degli organi amministrativi e per le modificazioni dello statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza relativa, sulla proposta o richiesta di ammissione di far parte dell’Associazione.

Gli Associati devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato dall’Assemblea, la quota annuale di associazione, quale sarà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo, nonché comunicare il loro recapito e le loro eventuali successive variazioni di indirizzo.

In caso di ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini fissati per il pagamento delle quote annuali o per la comunicazione delle variazioni di indirizzo, il Consiglio potrà dichiarare la decadenza dell’associato moroso.

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell’Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote sociali;

dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

dal ricavato di eventuali attività commerciali non prevalenti;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

La quota annuale di associazione dovuta da tutti gli associati, sarà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo che determinerà anche il termine di pagamento.

Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6

Gli organi della Associazione sono:

L’Assemblea Generale,

Il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Comitato Scientifico del Centro Culturale composto anche di non Soci per l’elaborazione di temi di studio, di incontri e di pubblicazioni.

Art. 7

L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i soci dell’Associazione, in regola con il pagamento della quota.

L’Assemblea generale, viene convocata dal Presidente del Centro almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e del conto preventivo, la nomina delle cariche sociali e per ogni decisione circa l’attività dell’Associazione e le eventuali modifiche statutarie.

Essa potrà essere convocata ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto per scritto da almeno un decimo dei Soci.

Art. 8

Le Assemblee sono tenute nel luogo fissato dal Consiglio, di regola in Torino.

Esse sono convocate, mediante comunicazione scritta trasmessa ad ogni Associato, anche per via telematica, ed affissa nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data di prima convocazione con avviso contenente l’ordine del giorno e l’ora, data e luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 9

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona nominata dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente due Scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea.

Dalle Assemblee viene redatto, su apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Lo stesso deve essere affisso presso i locali sociali per almeno 15 giorni. Il socio può partecipare personalmente all’assemblea oppure conferire delega scritta ad altro socio; nessun socio può ricevere deleghe in numero superiore a cinque; i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

Art. 10

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati in regola con la quota, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti presenti.

Per le eventuali modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea generale e si compone di un numero di membri che va da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove. Fra i componenti del Direttivo l’Assemblea designa altresì il Presidente dell`Associazione.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio direttivo può nominare il Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo può delegare funzioni esecutive, quali l’organizzazione di eventi (deliberati dal consiglio stesso) rientranti negli scopi sociali, ad un Direttore Generale. Al Direttore Generale verranno altresì attribuiti i poteri di firma ritenuti necessari dal Consiglio stesso per l’espletamento del suo mandato. Il Direttore Generale relazionerà periodicamente sul suo operato al Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di cessazione dalla carica di alcuno dei suoi membri, purchè rimangano in carica la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i membri cessati. Detto Consiglio rimarrà in carica fino alla prima assemblea la quale dovrà nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio cura la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la determinazione della quota annuale di partecipazione e della data di pagamento, l’organizzazione delle sue manifestazioni ed i contatti con altre Associazioni e con le Autorità; predispone il rendiconto preventivo ed il rendiconto economico-finanziario annuale e li presenta all’Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti.

Delle sue sedute verrà tenuto su apposito libro processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell’interesse del Centro.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre membri tra cui un Presidente.

Esso è nominato dall`Assemblea generale e dura in carica tre anni, provvede al controllo e revisione della contabilità dell’Associazione e dei rendiconti annuali, presentando alle Assemblee generali una propria relazione.

Il Comitato Scientifico, ove nominato, si riunisce di regola una volta l’anno ed elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Art. 14

Gli esercizi annuali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico-finanziario nonché il conto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 15

Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ndi cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In particolar modo, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità il patrimonio librario dell’ente, il quale non potrà in nessun modo essere venduto a terzi.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.